Art. 22.
      Estensione delle norme contenute nell'articolo precedente

  Le  disposizioni  dell'articolo  precedente  sono  applicabili,  in
quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari:
    a)  agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi,
giudiziari e amministrativi dello Stato;
    b) agli archivi degli enti pubblici.