Art. 33.
Organizzazione degli Uffici di leva di mare
Gli Uffici di leva di mare hanno sede presso ogni Capitaneria di
porto ed esercitano la loro competenza nei limiti del territorio di
giurisdizione della Capitaneria di porta.
Essi dipendono direttamente dal Ministro per la difesa e sono
composti da personale compreso nelle tabelle organiche delle
Capitanerie di porto.