Art. 33.
             Organizzazione degli Uffici di leva di mare

  Gli  Uffici  di  leva di mare hanno sede presso ogni Capitaneria di
porto  ed  esercitano la loro competenza nei limiti del territorio di
giurisdizione della Capitaneria di porta.
  Essi  dipendono  direttamente  dal  Ministro  per  la difesa e sono
composti   da   personale  compreso  nelle  tabelle  organiche  delle
Capitanerie di porto.