Art. 26.

  L'articolo  8  della  legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' sostituito
dal seguente:

  "Art.   8.   -  E'  concessa,  l'esenzione  dai  tributi  erariali,
provinciali  e  comunali  fino  al  31  dicembre 1965 per i comuni di
Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso
in provincia di Udine.
  Negli altri Comuni e localita' di cui all'articolo 1 della presente
legge,  la  esenzione, in relazione al danno accertato, potra' essere
concessa, a domanda degli interessati".