Art. 26. L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - E' concessa, l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri Comuni e localita' di cui all'articolo 1 della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potra' essere concessa, a domanda degli interessati".