Art. 27. Le intendenze di finanza possono concedere la rateazione dei tributi erariali, senza l'applicazione delle indennita' di mora e senza il pagamento degli interessi, anche a favore delle imprese che abbiano risentito un grave danno per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti da forniture, da lavorazioni o da mutui effettuati prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui all'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457. La rateazione non puo' eccedere le 24 rate bimestrali e la concessione e' subordinata alle seguenti condizioni 1) domanda degli interessati, da presentarsi alle intendenze di finanza competenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; 2) prova del credito, mediante atti aventi data certa anteriore al 9 ottobre 1963, fiscalmente in regola o regolarizzati 3) prova del danno, che deve essere grave in relazione alla potenzialita' economica dei richiedenti.