Art. 27.

  Le  intendenze  di  finanza  possono  concedere  la  rateazione dei
tributi  erariali,  senza  l'applicazione  delle indennita' di mora e
senza  il pagamento degli interessi, anche a favore delle imprese che
abbiano   risentito   un   grave   danno  per  l'inadempimento  delle
obbligazioni  nascenti  da  forniture,  da  lavorazioni  o  da  mutui
effettuati  prima  del  9  ottobre 1963 a favore delle imprese di cui
all'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.
  La  rateazione  non  puo'  eccedere  le  24  rate  bimestrali  e la
concessione e' subordinata alle seguenti condizioni
    1)  domanda  degli interessati, da presentarsi alle intendenze di
finanza  competenti  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
    2)  prova  del credito, mediante atti aventi data certa anteriore
al 9 ottobre 1963, fiscalmente in regola o regolarizzati
    3)  prova  del  danno,  che  deve  essere grave in relazione alla
potenzialita' economica dei richiedenti.