Art. 28.

  Nel  territorio  dei  Comuni  di  cui all'articolo 3 della presente
legge  le agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 29 luglio
1957,  n.  635, e successive modificazioni, sono applicabili a favore
delle  imprese  di  cui  agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre
1963, n. 1457, ed alle nuove imprese che installano i propri impianti
entro il 30 giugno 1967.