Art. 28. Nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 3 della presente legge le agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, sono applicabili a favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ed alle nuove imprese che installano i propri impianti entro il 30 giugno 1967.