Art. 29.

  Le  imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge e quelle ancora da
accertare,  afferenti  a trasferimenti del diritto di proprieta' o di
altro  diritto  reale su immobili, effettuati in data anteriore al 10
ottobre 1963 a titolo gratuito od oneroso, per atto tra vivi o mortis
causa,  non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui
l'imposta   si  riferisce  e'  andato  distrutto  per  effetto  della
catastrofe del Vajont.
  Nei  casi  di  distruzione  parziale  le  imposte  di  cui al comma
precedente  sono  dovute,  in  misura  percentuale limitatamente alla
parte degli immobili ancora utilizzabile.
  Non  si  fa  luogo alla restituzione delle imposte gia' pagate alla
data di entrata in vigore della presente legge.