Art. 29. Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 10 ottobre 1963 a titolo gratuito od oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce e' andato distrutto per effetto della catastrofe del Vajont. Nei casi di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute, in misura percentuale limitatamente alla parte degli immobili ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte gia' pagate alla data di entrata in vigore della presente legge.