Art. 31.

  L'articolo 29 della, legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dal
seguente:

  "Art.  29.  -  Le  domande,  gli atti, i provvedimenti, i contratti
comunque  relativi  all'attuazione  della  presente legge e qualsiasi
documentazione  diretta  a  conseguire  i  benefici sono esenti dalle
imposte   di  bollo,  di  registro  ed  ipotecarie,  dalle  tasse  di
concessione   governativa,   dai  diritti  catastali,  nonche'  dagli
emolumenti  dovuti  ai  conservatori  dei  registri immobiliari e dai
tributi  speciali  di  cui  al  decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.
  E'  fatta  salva  l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di
credito.
  Sono  esenti  dall'imposta  generale  sull'entrata  i corrispettivi
degli  appalti  delle  opere  relative  alla ricostruzione della zona
devastata.
  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dai precedenti commi, si
applicano  le  agevolazioni  di  cui  allo  articolo 11 della legge 4
novembre 1963, n. 1457.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  agli
stabilimenti  industriali  di  nuovo  impianto, che non costituiscono
ricostruzione,  ampliamento,  ammodernamento di impianti preesistenti
alla data del 9 ottobre 1963, o sostituzione degli stessi".