Art. 32.

  Il  primo  comma  dell'articolo  30 della legge 4 novembre 1963, n.
1457, e' sostituito dal seguente:
  "Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore
netto  globale  delle  successioni  e  dalla  imposta di trascrizione
ipotecaria,  nonche'  da  ogni altra tassa o diritto, le eredita' e i
legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963
o successivamente a causa della catastrofe del Vajont".