Art. 32. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' sostituito dal seguente: "Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonche' da ogni altra tassa o diritto, le eredita' e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe del Vajont".