Art. 20.

  La   maggiorazione   della  pensione  di  vecchiaia,  nel  casi  di
differimento   della  liquidazione  a  norma  dell'articolo  12,  sub
articolo  2,  della  legge  4 aprile 1952, n. 218, e' stabilita nelle
misure  derivanti  dall'applicazione  dei coefficienti indicati nelle
tabelle C e D allegate alla presente legge.
  Le  disposizioni  contenute  nel comma precedente si applicano alle
pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964.