Art. 21. Per ogni figlio di eta' non superiore ai 18 anni o, se di eta' superiore, purche' a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, la pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, sono aumentate come segue: a) di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, 4 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, e 7 ed 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e' di importo inferiore a lire 25.000 mensili; b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli indicati nella precedente lettera a), e' di importo pari o superiore a lire 25.000 mensili ovvero, qualunque ne sia l'importo se trattasi di pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per i figli a carico del pensionato e che non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di 18 anni di cui al comma precedente, e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'. L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purche' essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 17.000 mensili o a lire 24.500 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione. L'ultimo comma, dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente: "La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, e' aumentata della quota di lire 100 annue, di cui all'articolo 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827".