Art. 21.

  Per  ogni  figlio  di  eta'  non superiore ai 18 anni o, se di eta'
superiore,  purche'  a  carico  del pensionato e inabile al lavoro ai
sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile  1957,  n.  818,  la  pensioni  adeguate e quelle integrate ai
trattamenti  minimi  delle  assicurazioni  obbligatorie,  di  cui  al
precedente articolo 1, sono aumentate come segue:
    a)   di  lire  2.500  mensili  se  il  trattamento  di  pensione,
comprensivo  degli eventuali supplementi di cui agli articoli 9 della
legge  4  luglio  1959,  n.  463, e successive modificazioni, 4 della
legge  12  agosto  1962,  numero 1338, e 7 ed 8 della legge 9 gennaio
1963, n. 9, e' di importo inferiore a lire 25.000 mensili;
    b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione,
comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli indicati
nella  precedente  lettera  a), e' di importo pari o superiore a lire
25.000  mensili  ovvero,  qualunque  ne  sia l'importo se trattasi di
pensione  supplementare  di  cui all'articolo 5 della legge 12 agosto
1962, n. 1338.
  Per  i  figli  a  carico  del  pensionato e che non prestino lavoro
retribuito,  il limite di eta' di 18 anni di cui al comma precedente,
e'  elevato  a  21  anni  qualora  frequentino  una  scuola  media  o
professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il
26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'.
  L'aumento  previsto  alle  lettere  a)  e b) del primo comma spetta
anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della
pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo
10  del  regio  decreto-legge  14 aprile 1939, n. 636, convertito con
modificazioni  nella  legge  6 luglio 1939, n. 1272, purche' essi non
abbiano  proventi  di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire
17.000  mensili  o  a  lire  24.500  mensili ove si tratti di redditi
derivanti esclusivamente da trattamento di pensione.
  L'ultimo  comma,  dell'articolo  12,  sub articolo 2, della legge 4
aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente:
  "La  pensione,  calcolata  secondo  le  norme  di cui ai precedenti
comma,   e'   aumentata  della  quota  di  lire  100  annue,  di  cui
all'articolo  59,  lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827".