Art. 23.

  Gli  accertamenti delle infrazioni di cui al precedente articolo 22
sono  demandati  ai  funzionari,  agli ufficiali e agli agenti di cui
all'articolo  137  del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.