Art. 24. In occasione delle visite di revisione generale, parziale o annuale previste per gli autoveicoli al primo e secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve essere altresi' accertato che li veicoli non producano emanazioni inquinanti.