Art. 24.

  In occasione delle visite di revisione generale, parziale o annuale
previste  per  gli autoveicoli al primo e secondo comma dell'articolo
55  del  testo  unico delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno  1959,  n.  393, deve essere altresi' accertato che li veicoli
non producano emanazioni inquinanti.