Art. 39.

  I  locali  dei  molini,  panifici  e  pastifici devono avere adatte
condizioni di struttura muraria e di ubicazione, devono essere areati
ed  illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzature adeguate
ai  quantitativi  della  materia  da  lavorare,  secondo le norme che
saranno    stabilite   nel   regolamento.   Essi,   inoltre,   devono
corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti.