Art. 23.
Norme per la convocazione dei   comizi  per  la  prima  elezione  dei
                         consigli regionali

  Per  la  prima  elezione dei consigli regionali i comizi elettorali
sono  convocati,  d'intesa  con  i  presidenti delle Corti d'appello,
nella  cui  circoscrizione  sono compresi i comuni della regione, dal
Ministro  per  l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione,
provvedera'   anche  agli  adempimenti  di  cui  al  penultimo  comma
dell'articolo 2.