Art. 23. Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvedera' anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.