Art. 24.
                 Norme in materia di ineleggibilita'

  Per   la   prima  elezione  dei  consigli  regionali  le  cause  di
ineleggibilita' previste dalla presente legge non hanno effetto se le
funzioni  esercitate  siano  cessate  entro i sette giorni successivi
alla data del decreto di convocazione dei comizi.