Art. 25.
Sede e segreteria   provvisorie   del  Consiglio  regionale  e  norme
        provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso

  La  prima  riunione  del Consiglio regionale sara' tenuta presso la
sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.
  Le  attribuzioni  della  segreteria  del  Consiglio  regionale sono
disimpegnate    dall'ufficio    di    segreteria    della    predetta
amministrazione provinciale.
  Nella  prima  adunanza ed in quelle successive fino alla entrata in
vigore  del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge
10  febbraio 1953, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli
avvisi  di  convocazione  del consiglio regionale, per l'ordine delle
discussioni  e  delle  votazioni  e per la polizia delle adunanze, le
norme  per  la  disciplina  della  stessa  materia  con  riguardo  al
consiglio  provinciale contenute nel testo unico della legge comunale
e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in
quanto  risultino  applicabili e non contrastino con le norme sancite
dalla legge predetta.