Art. 26. Spese per la prima elezione dei consigli regionali Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni. I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti. Nel caso di contemporaneita' della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, e' reso esecutivo dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi. Alle somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreto della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 febbraio 1968 SARAGAT MORO - REALE - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE