Art. 26.
         Spese per la prima elezione dei consigli regionali

  Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico
dello Stato.
  Gli  oneri  relativi  al  trattamento  economico dei componenti dei
seggi  elettorali  e  gli altri comunque derivanti dalla applicazione
della   presente   legge,   non   facenti  carico  direttamente  alle
amministrazioni  statali  interessate,  sono  anticipati dai comuni e
sono  rimborsati  dallo  Stato  in  base  a documentato rendiconto da
presentarsi  entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle
consultazioni.
  I  fondi  occorrenti  per  i  rimborsi  ai  comuni  e  per le spese
organizzative  degli  uffici  periferici  possono  essere forniti con
ordini  di  accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di
cui  all'articolo  56  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive  modificazioni.  A carico di tali ordini di accreditamento
possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
  Nel  caso  di  contemporaneita'  della  prima elezione dei consigli
regionali  con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero
con  la  elezione  dei  soli consigli provinciali o dei soli consigli
comunali  vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri
enti  interessati  alla  consultazione,  tutte  le spese derivanti da
adempimenti  comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei
consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto,
predisposto  dai  comuni  interessati, e' reso esecutivo dal prefetto
per  ciascuna  provincia,  sulla  base  della documentazione resa dai
comuni stessi.
  Alle  somme  che  saranno  inscritte  in bilancio per effetto delle
presenti  disposizioni  si applicano le norme contenute nel secondo e
terzo  comma  dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e del decreto della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 febbraio 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - REALE - TAVIANI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE