Art. 36.
              Struttura interna degli ospedali generali

  Negli  ospedali generali la sezione e' l'unita' funzionale che deve
comprendere non meno di 25 e non piu' di 30 posti-letto.
  Negli stessi ospedali le sezioni di specialita' possono comprendere
anche  un  numero  di  posti-letto  che  in ogni caso non puo' essere
inferiore a 15. Queste sezioni, ove non esista la relativa divisione,
sono di regola aggregate ad una divisione affine.
  La  divisione  e' composta da 2 o piu' sezioni e comprende non meno
di 50 e non piu' di 100 posti-letto.
  Negli   stessi   ospedali   le  divisioni  di  specialita'  possono
comprendere anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso
non puo' essere inferiore a trenta.
  I  servizi  speciali  di  diagnosi  e  cura  forniscono prestazioni
specializzate  e  di  norma  non  dispongono di letti di degenza o ne
hanno  un  numero  che,  comunque, non puo' essere superiore a quello
previsto per le sezioni di specialita'.