Art. 36. Struttura interna degli ospedali generali Negli ospedali generali la sezione e' l'unita' funzionale che deve comprendere non meno di 25 e non piu' di 30 posti-letto. Negli stessi ospedali le sezioni di specialita' possono comprendere anche un numero di posti-letto che in ogni caso non puo' essere inferiore a 15. Queste sezioni, ove non esista la relativa divisione, sono di regola aggregate ad una divisione affine. La divisione e' composta da 2 o piu' sezioni e comprende non meno di 50 e non piu' di 100 posti-letto. Negli stessi ospedali le divisioni di specialita' possono comprendere anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso non puo' essere inferiore a trenta. I servizi speciali di diagnosi e cura forniscono prestazioni specializzate e di norma non dispongono di letti di degenza o ne hanno un numero che, comunque, non puo' essere superiore a quello previsto per le sezioni di specialita'.