Art. 37.
           Struttura interna degli ospedali specializzati

  Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno
di quindici posti-letto e non piu' di venti.
  Negli  stessi  ospedali le divisioni devono comprendere non meno di
trenta posti-letto e non piu' di ottanta.