Art. 38. Struttura interna per gli ospedali per lungodegenti e convalescenti Negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti le sezioni devono comprendere non meno di 25 e non piu' di 30 posti-letto. Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di 80 e non piu' di 120 posti-letto.