Art. 38.
 Struttura interna per gli ospedali per lungodegenti e convalescenti

  Negli  ospedali  per  lungodegenti  e  per convalescenti le sezioni
devono comprendere non meno di 25 e non piu' di 30 posti-letto.
  Negli  stessi  ospedali le divisioni devono comprendere non meno di
80 e non piu' di 120 posti-letto.