Art. 39.
                  Personale degli enti ospedalieri

  Il  personale  degli  enti  ospedalieri e' costituito dal personale
sanitario, amministrativo, tecnico, sanitario ausiliario, esecutivo e
di assistenza religiosa.
  Il personale sanitario e' costituito dai medici e dai farmacisti.
  Il personale amministrativo e' costituito dal segretario generale o
direttore  amministrativo,  dal  personale  dirigente,  di concetto e
d'ordine.
  Il  personale  sanitario ausiliario e' costituito dalle ostetriche,
dalle    assistenti    sanitarie    visitatrici,   dagli   infermieri
professionali,  dalle  vigilatrici  dell'infanzia,  dalle  assistenti
sociali,  dai  terapisti  della  riabilitazione,  dai dietisti, dagli
infermieri generici e dalle puericultrici.
  Il  personale tecnico e' costituito dai tecnici specializzati per i
laboratori di indagine e diagnosi e di terapie speciali.
  Il  personale esecutivo e' costituito dai portantini, dal personale
di cucina, pulizia, custodia e degli altri servizi similari.
  Possono   essere   istituiti  altri  ruoli  speciali  di  personale
sanitario e tecnico con compiti rispettivamente direttivi e ausiliari
in relazione alle reali esigenze dell'ente ospedaliero.
  Il  personale di assistenza religiosa e' costituito da ministri del
culto   cattolico,   per   l'assistenza  religiosa  agli  infermi  di
confessione cattolica. Gli infermi di altre confessioni hanno diritto
all'assistenza dei ministri dei rispettivi culti.