Art. 40.
          Norme delegate sull'ordinamento dei servizi degli
         enti ospedalieri e dei servizi di assistenza negli
        istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura

  e sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.
  Il  Governo  della Repubblica, sentita una commissione parlamentare
di  10  senatori  e  di  10  deputati,  nominati  rispettivamente dal
Presidente  del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera
dei  deputati,  e' autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  su  proposta del Ministro per la
sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro, e, per la parte di
sua  competenza,  con  il Ministro per la pubblica istruzione, previa
consultazione    delle   associazioni   sindacali   delle   categorie
interessate, compresi i rappresentanti dei clinici e degli assistenti
universitari,  e dei rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere
designati  dalla  relativa  associazione,  uno  o piu' decreti aventi
forza di legge ordinaria nelle seguenti materie:
    1) ordinamento interno dei servizi ospedalieri;
    2) ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e
degli istituti universitari di ricovero e cura.
    3)  stato  giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, salvo
quanto stabilito nel comma seguente.
  Il  rapporto  di  lavoro,  per quanto riguarda il trattamento e gli
istituti  normativi  di  carattere  economico,  e'  stabilito,  previ
accordi  nazionali  tra  i sindacati e le associazioni rappresentanti
gli  enti  ospedalieri,  dai  singoli  enti  ospedalieri con delibere
soggette ai controlli di legge.