Art. 41. Principi e criteri direttivi per l'ordinamento dei servizi ospedalieri Le norme delegate di cui all'articolo 40 concernenti l'ordinamento interno dei servizi dovranno disciplinare: a) l'ammissione e dimissione degli infermi ispirandosi al principio della obbligatorieta' del ricovero nel caso in cui ne sia accertata la necessita' e della possibilita' di ricorso da parte dell'infermo; b) il rapporto numerico tra il personale sanitario e i posti-letto ispirandosi al principio che sia assicurata una adeguata e continua assistenza in relazione alla categoria ed al tipo di ospedale; c) l'organizzazione e ripartizione dei servizi ospedalieri, ispirandosi al principio del migliore soddisfacimento delle esigenze della cura e delle nuove funzioni medico-sociali attribuite agli ospedali ed alla necessita' di assicurare la direzione, il coordinamento ed il controllo dei servizi e di ogni altra attivita' ospedaliera.