Art. 41.
           Principi e criteri direttivi per l'ordinamento
                       dei servizi ospedalieri

  Le  norme delegate di cui all'articolo 40 concernenti l'ordinamento
interno dei servizi dovranno disciplinare:
    a)   l'ammissione  e  dimissione  degli  infermi  ispirandosi  al
principio  della  obbligatorieta' del ricovero nel caso in cui ne sia
accertata  la  necessita'  e  della  possibilita' di ricorso da parte
dell'infermo;
    b)   il   rapporto  numerico  tra  il  personale  sanitario  e  i
posti-letto  ispirandosi al principio che sia assicurata una adeguata
e  continua  assistenza  in  relazione  alla  categoria ed al tipo di
ospedale;
    c)  l'organizzazione  e  ripartizione  dei  servizi  ospedalieri,
ispirandosi  al principio del migliore soddisfacimento delle esigenze
della  cura  e  delle  nuove  funzioni medico-sociali attribuite agli
ospedali   ed   alla   necessita'  di  assicurare  la  direzione,  il
coordinamento  ed  il controllo dei servizi e di ogni altra attivita'
ospedaliera.