Art. 43.

  Principi   e  criteri  direttivi  per  lo  stato  giuridico  ed  il
trattamento economico del personale sanitario medico dipendente dagli
enti ospedalieri.
  Le   norme  delegate  di  cui  all'articolo  40  dovranno  altresi'
disciplinare l'assunzione e lo stato giuridico dei medici distinti in
due  categorie:  medici  con  funzioni igienico-organizzative e cioe'
ispettori    sanitari,    vicedirettori    sanitari,    direttori   e
sovrintendenti  sanitari,  e medici con funzioni di diagnosi e cura e
cioe' assistenti, aiuti e primari, ispirandosi ai seguenti principi:
    a)  l'assunzione in ogni singolo ente ospedaliero deve aver luogo
esclusivamente  per  pubblico  concorso  per  titoli,  stabiliti  con
criteri  uniformi e rigorosamente determinati, nonche' mediante esami
consistenti  in  una  relazione scritta su un caso clinico e in prove
pratiche,  con previsione che gli atti del concorso e le valutazioni,
che devono essere motivate, possono essere dati in visione a chiunque
ne  abbia  interesse.  Il  punteggio a disposizione della commissione
esaminatrice  sara'  assegnato  per  tre  quinti  ai  titoli  e per i
rimanenti  due  quinti  alle  prove  di  esame.  A tale concorso sono
ammessi coloro che abbiano superato una prova di idoneita' per esami,
uguali  per tutte le categorie di ospedali e per ciascuna qualifica e
specialita',  su base nazionale per i primari e i direttori sanitari,
e  su  base  regionale  per  gli  altri  sanitari.  L'assunzione  dei
sovrintendenti  ha luogo esclusivamente per concorso per titoli tra i
direttori  sanitari.  I  direttori,  i  vicedirettori e gli ispettori
sanitari,  i primari, gli aiuti e gli assistenti in servizio di ruolo
al  momento  dell'entrata  in  vigore  delle norme delegate di cui al
presente  articolo,  possono adire direttamente i concorsi a posti di
pari  qualifica  e  specialita'  presso  altri enti ospedalieri della
stessa categoria;
    b)   agli  esami  di  idoneita'  per  direttore  e  vicedirettore
sanitario  sono  ammessi i medici, dopo un determinato numero di anni
di  laurea  e di carriera come medici negli ospedali o nelle cliniche
universitarie o negli istituti universitari d'igiene ovvero in talune
amministrazioni   dello   Stato  o  di  enti  pubblici  espressamente
determinate, che abbiano anche conseguito l'idoneita' come ispettori;
agli  esami di idoneita' ad ispettore sono ammessi i medici abilitati
all'esercizio professionale.
  Agli  esami di idoneita' per primario sono ammessi i medici dopo un
determinato  numero  di  anni  di laurea e di carriera in qualita' di
aiuto   o  assistente  di  ruolo  negli  ospedali  o  nelle  cliniche
universitarie;  agli  esami  di  idoneita'  per  aiuto sono ammessi i
medici  dopo un determinato numero di anni di laurea e di carriera in
qualita'  di  assistente  di  ruolo  negli  ospedali o nelle cliniche
universitarie;  agli esami di idoneita' per assistente sono ammessi i
medici abilitati all'esercizio professionale. L'esame di idoneita' e'
svolto  con  prova  scritta su temi o tesi scelti per sorteggio da un
elenco  prefissato  e pubblicato a cura del Ministero della sanita' e
comporta  un  punteggio  della  prova  da valutarsi adeguatamente nei
titoli del concorso locale;
    c) le commissioni per gli esami di idoneita' annuali a direttore,
vice  direttore  e  ispettore sanitario sono nominate annualmente dal
Ministro  per  la  sanita' e sono costituite da tre sovraintendenti o
direttori  sanitari,  da un professore universitario di ruolo o fuori
ruolo  di  igiene  e  da  un  funzionario  medico del Ministero della
sanita';  le  commissioni  per  gli  esami  di  idoneita'  annuali  a
primario,  aiuto  e assistente sono nominate annualmente dal Ministro
per la sanita' e sono costituite da tre primari della materia, di cui
uno  designato  dalla  federazione nazionale dell'ordine dei medici o
dall'ordine  competente  per  territorio,  mediante  sorteggio; da un
professore  universitario  della  materia  o, in mancanza, di materia
affine  di  ruolo  o  fuori  ruolo  e  da  un  funzionario medico del
Ministero   della   sanita'.   Le   commissioni  -  di  concorso  per
l'assunzione   dei   sovrintendenti,   direttori,   vicedirettori  ed
ispettore  sanitari  sono nominate dal consiglio di amministrazione e
costituite dal presidente dell'ente ospedaliero o da un suo delegato,
da  due  sovrintendenti  o  direttori  sanitari  e  da  un professore
universitario  di  ruolo  o  fuori  ruolo  di  igiene,  nonche' da un
funzionario  medico  del  Ministero  della sanita', le commissioni di
concorso  per  l'assunzione  dei  primari,  aiuti  ed assistenti sono
nominate dal consiglio di amministrazione e costituite dal presidente
dell'ente   ospedaliero   o  da  un  suo  delegato,  da  due  primari
appartenenti  a ospedali di categoria pari o superiore a quella dello
ospedale  per  cui  il  concorso  e'  bandito,  della materia messa a
concorso,  di  cui uno nominato dall'ordine dei medici competente per
territorio,  mediante  sorteggio  provinciale,  e  da  un  professore
universitario di ruolo o fuori ruolo della materia stessa, o, qualora
sia necessario per assicurare una scelta effettiva, di materia affine
e  di  materia che la comprenda, nonche' da un funzionario medico del
Ministero della sanita'.
  I  primari  ospedalieri  ed i professori universitari componenti le
commissioni  di  esame  saranno  prescelti  per  sorteggio da elenchi
prefissati  con eguali criteri. Gli elenchi dei primari ospedalieri e
dei  professori  universitari  saranno  compilati dal Ministero della
sanita'  di  concerto, per quanto riguarda i professori universitari,
col  Ministero  della  pubblica  istruzione:  il sorteggio su di essi
sara'  effettuato  presso  il Ministero della sanita' per gli esami a
base nazionale e regionale e presso i consigli di amministrazione dei
singoli enti ospedalieri per gli esami a base locale;
    d)  lo  stato  giuridico  deve  prevedere il "tempo definito" con
determinazione  degli  obblighi  relativi,  anche  per  i  medici con
funzioni di diagnosi e cura, e l'incompatibilita' con l'assunzione di
altri  rapporti  di  impiego  presso  enti pubblici e con l'esercizio
professionale  in case di cura private, consentendo, pero', nelle ore
libere,  l'esercizio  professionale, anche nell'ambito dell'ospedale,
entro limiti rigorosamente determinati e con previsione che una parte
del  compenso  dovuto  al  sanitario  -  compenso  da  stabilirsi dal
consiglio di amministrazione dell'ente, su proposta del consiglio dei
sanitari  e del consiglio sanitario centrale - sia devoluta all'ente.
La   amministrazione   dell'ente   puo',  su  richiesta  del  medico,
consentire  il  "tempo  pieno".  Le  medesime  norme, comprese quelle
riguardanti  l'incompatibilita'  con  l'assunzione  di altri rapporti
d'impiego  presso altri enti pubblici e con l'esercizio professionale
presso  le  case  di cura private, valgono per il personale sanitario
medico dipendente dagli ospedali clinicizzati o convenzionati.
  Le  norme  limitative  dell'esercizio  dell'attivita' professionale
nelle case di cura private, di cui al precedente comma, si applicano,
fino   alla   fine   dell'anno  1975,  solo  ove,  a  giudizio  delle
amministrazioni  interessate,  risulti  la disponibilita' di appositi
ambienti    qualitativamente   idonei   per   il   libero   esercizio
dell'attivita'  professionale, secondo le norme che saranno stabilite
nel decreto delegato di cui all'articolo 40, salvo l'applicazione per
tutti i sanitari delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
10 maggio 1964, n. 336;
    e) nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo
precedentemente   prestato  dal  personale  ospedaliero  deve  essere
valutato  per  intero  ai  fini degli aumenti periodici di stipendio,
nonche' ai fini del trattamento di quiescenza;
    f)   ai  sanitari  ospedalieri  eletti  a  cariche  pubbliche  si
applicano le stesse norme che regolano il collocamento in aspettativa
dei professori universitari.