Art. 43. Principi e criteri direttivi per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sanitario medico dipendente dagli enti ospedalieri. Le norme delegate di cui all'articolo 40 dovranno altresi' disciplinare l'assunzione e lo stato giuridico dei medici distinti in due categorie: medici con funzioni igienico-organizzative e cioe' ispettori sanitari, vicedirettori sanitari, direttori e sovrintendenti sanitari, e medici con funzioni di diagnosi e cura e cioe' assistenti, aiuti e primari, ispirandosi ai seguenti principi: a) l'assunzione in ogni singolo ente ospedaliero deve aver luogo esclusivamente per pubblico concorso per titoli, stabiliti con criteri uniformi e rigorosamente determinati, nonche' mediante esami consistenti in una relazione scritta su un caso clinico e in prove pratiche, con previsione che gli atti del concorso e le valutazioni, che devono essere motivate, possono essere dati in visione a chiunque ne abbia interesse. Il punteggio a disposizione della commissione esaminatrice sara' assegnato per tre quinti ai titoli e per i rimanenti due quinti alle prove di esame. A tale concorso sono ammessi coloro che abbiano superato una prova di idoneita' per esami, uguali per tutte le categorie di ospedali e per ciascuna qualifica e specialita', su base nazionale per i primari e i direttori sanitari, e su base regionale per gli altri sanitari. L'assunzione dei sovrintendenti ha luogo esclusivamente per concorso per titoli tra i direttori sanitari. I direttori, i vicedirettori e gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti in servizio di ruolo al momento dell'entrata in vigore delle norme delegate di cui al presente articolo, possono adire direttamente i concorsi a posti di pari qualifica e specialita' presso altri enti ospedalieri della stessa categoria; b) agli esami di idoneita' per direttore e vicedirettore sanitario sono ammessi i medici, dopo un determinato numero di anni di laurea e di carriera come medici negli ospedali o nelle cliniche universitarie o negli istituti universitari d'igiene ovvero in talune amministrazioni dello Stato o di enti pubblici espressamente determinate, che abbiano anche conseguito l'idoneita' come ispettori; agli esami di idoneita' ad ispettore sono ammessi i medici abilitati all'esercizio professionale. Agli esami di idoneita' per primario sono ammessi i medici dopo un determinato numero di anni di laurea e di carriera in qualita' di aiuto o assistente di ruolo negli ospedali o nelle cliniche universitarie; agli esami di idoneita' per aiuto sono ammessi i medici dopo un determinato numero di anni di laurea e di carriera in qualita' di assistente di ruolo negli ospedali o nelle cliniche universitarie; agli esami di idoneita' per assistente sono ammessi i medici abilitati all'esercizio professionale. L'esame di idoneita' e' svolto con prova scritta su temi o tesi scelti per sorteggio da un elenco prefissato e pubblicato a cura del Ministero della sanita' e comporta un punteggio della prova da valutarsi adeguatamente nei titoli del concorso locale; c) le commissioni per gli esami di idoneita' annuali a direttore, vice direttore e ispettore sanitario sono nominate annualmente dal Ministro per la sanita' e sono costituite da tre sovraintendenti o direttori sanitari, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene e da un funzionario medico del Ministero della sanita'; le commissioni per gli esami di idoneita' annuali a primario, aiuto e assistente sono nominate annualmente dal Ministro per la sanita' e sono costituite da tre primari della materia, di cui uno designato dalla federazione nazionale dell'ordine dei medici o dall'ordine competente per territorio, mediante sorteggio; da un professore universitario della materia o, in mancanza, di materia affine di ruolo o fuori ruolo e da un funzionario medico del Ministero della sanita'. Le commissioni - di concorso per l'assunzione dei sovrintendenti, direttori, vicedirettori ed ispettore sanitari sono nominate dal consiglio di amministrazione e costituite dal presidente dell'ente ospedaliero o da un suo delegato, da due sovrintendenti o direttori sanitari e da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, nonche' da un funzionario medico del Ministero della sanita', le commissioni di concorso per l'assunzione dei primari, aiuti ed assistenti sono nominate dal consiglio di amministrazione e costituite dal presidente dell'ente ospedaliero o da un suo delegato, da due primari appartenenti a ospedali di categoria pari o superiore a quella dello ospedale per cui il concorso e' bandito, della materia messa a concorso, di cui uno nominato dall'ordine dei medici competente per territorio, mediante sorteggio provinciale, e da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia stessa, o, qualora sia necessario per assicurare una scelta effettiva, di materia affine e di materia che la comprenda, nonche' da un funzionario medico del Ministero della sanita'. I primari ospedalieri ed i professori universitari componenti le commissioni di esame saranno prescelti per sorteggio da elenchi prefissati con eguali criteri. Gli elenchi dei primari ospedalieri e dei professori universitari saranno compilati dal Ministero della sanita' di concerto, per quanto riguarda i professori universitari, col Ministero della pubblica istruzione: il sorteggio su di essi sara' effettuato presso il Ministero della sanita' per gli esami a base nazionale e regionale e presso i consigli di amministrazione dei singoli enti ospedalieri per gli esami a base locale; d) lo stato giuridico deve prevedere il "tempo definito" con determinazione degli obblighi relativi, anche per i medici con funzioni di diagnosi e cura, e l'incompatibilita' con l'assunzione di altri rapporti di impiego presso enti pubblici e con l'esercizio professionale in case di cura private, consentendo, pero', nelle ore libere, l'esercizio professionale, anche nell'ambito dell'ospedale, entro limiti rigorosamente determinati e con previsione che una parte del compenso dovuto al sanitario - compenso da stabilirsi dal consiglio di amministrazione dell'ente, su proposta del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale - sia devoluta all'ente. La amministrazione dell'ente puo', su richiesta del medico, consentire il "tempo pieno". Le medesime norme, comprese quelle riguardanti l'incompatibilita' con l'assunzione di altri rapporti d'impiego presso altri enti pubblici e con l'esercizio professionale presso le case di cura private, valgono per il personale sanitario medico dipendente dagli ospedali clinicizzati o convenzionati. Le norme limitative dell'esercizio dell'attivita' professionale nelle case di cura private, di cui al precedente comma, si applicano, fino alla fine dell'anno 1975, solo ove, a giudizio delle amministrazioni interessate, risulti la disponibilita' di appositi ambienti qualitativamente idonei per il libero esercizio dell'attivita' professionale, secondo le norme che saranno stabilite nel decreto delegato di cui all'articolo 40, salvo l'applicazione per tutti i sanitari delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1964, n. 336; e) nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo precedentemente prestato dal personale ospedaliero deve essere valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio, nonche' ai fini del trattamento di quiescenza; f) ai sanitari ospedalieri eletti a cariche pubbliche si applicano le stesse norme che regolano il collocamento in aspettativa dei professori universitari.