Art. 44.
               Scuole ospedaliere di specializzazione

  Negli  ospedali  regionali  puo' essere svolta, a cura di personale
medico  ospedaliero  particolarmente qualificato, attivita' didattica
di  carattere  applicativo  complementare di quella universitaria nei
confronti  dei  medici iscritti alle scuole di specializzazione delle
universita',   con   trattamento   economico   del  personale  medico
ospedaliero  insegnante  non  inferiore a quello degli altri docenti,
osservate le particolari disposizioni degli ordinamenti delle singole
universita' e secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del
Ministro  per  la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per
la  sanita',  entro  un  anno  dalla entrata in vigore della presente
legge.