Art. 45.

  Tirocinio  obbligatorio  Per  essere ammessi a sostenere l'esame di
Stato  di  abilitazione  all'esercizio  professionale,  i laureati in
medicina  e  chirurgia  devono aver compiuto un anno di tirocinio, in
qualita'  di  interno,  presso  gli  istituti  clinici universitari o
presso  gli  ospedali  regionali o presso altri ospedali riconosciuti
idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanita' di concerto
con il Ministro per la pubblica istruzione.
  Per gli allievi-ufficiali medici che hanno frequentato la scuola di
sanita'  militare  di  Firenze la durata del tirocinio, limitatamente
alla   clinica   medica   ed  alla  clinica  chirurgica,  e'  ridotta
rispettivamente di due mesi e di un mese.