Art. 45. Tirocinio obbligatorio Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto un anno di tirocinio, in qualita' di interno, presso gli istituti clinici universitari o presso gli ospedali regionali o presso altri ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Per gli allievi-ufficiali medici che hanno frequentato la scuola di sanita' militare di Firenze la durata del tirocinio, limitatamente alla clinica medica ed alla clinica chirurgica, e' ridotta rispettivamente di due mesi e di un mese.