Art. 46. Posti di internato Durante il tirocinio di cui al precedente articolo 45, i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attivita' necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale sotto il controllo dei direttori delle cliniche universitarie o dei primari ospedalieri. Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per la sanita', i posti di internato saranno ripartiti in ragione del 30 per cento del loro numero complessivo tra le cliniche universitarie e del 70 per cento tra gli ospedali regionali e gli altri ospedali di cui all'articolo 1. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalita' circa l'ammissione all'internato e lo svolgimento del tirocinio.