Art. 46.
                         Posti di internato

  Durante  il  tirocinio di cui al precedente articolo 45, i laureati
in  medicina  e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attivita'
necessarie   per   il  conseguimento  di  una  adeguata  preparazione
professionale   sotto  il  controllo  dei  direttori  delle  cliniche
universitarie o dei primari ospedalieri.
  Con  decreto  dei  Ministri  per  la  pubblica  istruzione e per la
sanita', i posti di internato saranno ripartiti in ragione del 30 per
cento del loro numero complessivo tra le cliniche universitarie e del
70  per  cento tra gli ospedali regionali e gli altri ospedali di cui
all'articolo 1.
  Con   lo  stesso  decreto  saranno  stabilite  le  modalita'  circa
l'ammissione all'internato e lo svolgimento del tirocinio.