Art. 47.
     Trattamento economico e certificato dell'avvenuto tirocinio

  I  laureati  ammessi  all'internato  non  hanno  alcun  rapporto di
impiego ed osservano gli orari fissati per gli assistenti.
  Essi  hanno  diritto  al  vitto  gratuito  e  ad un assegno mensile
corrisposto dall'universita' per quanto riguarda gli istituti clinici
universitari,   direttamente   gestiti   dalle  stesse,  o  dall'ente
ospedaliero,  la  cui  misura  sara'  fissata  dal  decreto  delegato
previsto  dall'articolo  40  e  non  potra' essere superiore al terzo
dello   stipendio   minimo   attribuito   all'assistente   di   ruolo
ospedaliero, esclusa ogni altra indennita'.
  Il tirocinio deve essere svolto per almeno quattro mesi in medicina
e  per  tre  mesi  rispettivamente  in chirurgia e ostetricia e per i
rimanenti due mesi in altre specialita' mediche.
  Il  certificato  di compiuto tirocinio sara' rilasciato dal rettore
dell'universita'  competente,  sentiti  i  direttori  degli  istituti
clinici    universitari   o   dal   presidente   del   consiglio   di
amministrazione  dell'ente  ospedaliero  presso il cui ospedale viene
compiuto il tirocinio, su proposta del direttore sanitario, sentiti i
primari competenti.