Art. 48. Copertura delle spese Non hanno diritto all'assegno previsto dall'articolo 47 i laureati che godono di borse di studio di importo pari o superiore. Se la borsa di studio e' di importo inferiore, si fara' luogo soltanto al pagamento della differenza. Le spese per il pagamento degli assegni possono essere sostenute fino ad un massimo del 65 per cento dallo Stato che vi provvede con il fondo nazionale ospedaliero previsto dall'articolo 33, restando la rimanente parte a carico dell'ente ospedaliero presso il quale viene compiuto il tirocinio, anche se questo e' effettuato presso ospedali clinicizzati o cliniche convenzionate con un ente ospedaliero. Per il pagamento degli assegni agli interni degli istituti clinici, direttamente gestiti dalle universita', il Ministro per la pubblica istruzione, con suo decreto, provvede annualmente a ripartire tra le universita' le somme occorrenti alla copertura delle spese non coperte col fondo ospedaliero, prelevandole dal fondo destinato a borse di studio, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sino ad un importo massimo del 10 per cento del fondo stesso.