Art. 48.
                        Copertura delle spese

  Non  hanno diritto all'assegno previsto dall'articolo 47 i laureati
che  godono  di  borse  di  studio di importo pari o superiore. Se la
borsa  di  studio e' di importo inferiore, si fara' luogo soltanto al
pagamento della differenza.
  Le  spese  per  il pagamento degli assegni possono essere sostenute
fino  ad  un massimo del 65 per cento dallo Stato che vi provvede con
il fondo nazionale ospedaliero previsto dall'articolo 33, restando la
rimanente  parte a carico dell'ente ospedaliero presso il quale viene
compiuto  il tirocinio, anche se questo e' effettuato presso ospedali
clinicizzati o cliniche convenzionate con un ente ospedaliero.
  Per il pagamento degli assegni agli interni degli istituti clinici,
direttamente  gestiti  dalle universita', il Ministro per la pubblica
istruzione,  con suo decreto, provvede annualmente a ripartire tra le
universita'  le  somme  occorrenti  alla  copertura  delle  spese non
coperte  col  fondo  ospedaliero,  prelevandole dal fondo destinato a
borse  di studio, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966,
n. 942, sino ad un importo massimo del 10 per cento del fondo stesso.