Art. 50.
           Convenzioni tra universita' ed enti ospedalieri

  Qualora,  in  ordine alla stipula di convenzioni tra universita' ed
enti ospedalieri, si manifestino contrasti od ostacoli non superabili
dalle  due  parti  od anche in sede di approvazione delle convenzioni
medesime  da  parte  delle  autorita'  vigilanti,  ogni  decisione e'
demandata  ai Ministri per la pubblica istruzione e per la sanita' o,
a   richiesta   di   essi,   al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica.