Art. 64.
(Diritto a pensione dei genitori,  dei  collaterali e dei soggetti ad
                          essi assimilati)

  Quando  il  militare  morto  per  causa  del  servizio  di guerra o
attinente  alla  guerra  od  il civile deceduto per i fatti di guerra
contemplati  negli articoli 9 e 10 non abbia lasciato coniuge o figli
con diritto a pensione, la pensione e' concessa:
    a)  al  padre  che  abbia raggiunto l'eta' di anni 58, oppure sia
comunque  inabile a qualsiasi proficuo lavoro; nei casi di inabilita'
temporanea, si applica la norma del quinto comma dell'articolo 48;
    b) alla madre vedova;
    c)  ai fratelli ed alle sorelle nubili, purche' minorenni, quando
siano  orfani di entrambi i genitori o quando la madre del militare o
del civile deceduto non abbia diritto alla pensione.
  Tra  i  collaterali  la pensione si divide in parti uguali e quando
cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per
intero nei superstiti.
  Se  il  militare  od  il  civile  sia  rimasto orfano di entrambi i
genitori  prima  del compimento del 140 anno di eta', la pensione, in
mancanza  di  altri  aventi  diritto, spetta alle persone che abbiano
provveduto  al  mantenimento  ed  alla  educazione  di  lui fino alla
maggiore eta', o quanto meno fino alla presentazione alle armi ovvero
fino alla data dell'evento dannoso sempreche' si verifichino nei loro
confronti le condizioni previste per la concessione della pensione ai
genitori.  Quando  il  militare o il civile sia rimasto orfano di uno
solo  dei  genitori,  la  disposizione  di  cui  al presente comma si
applica  anche  al  patrigno  od  alla  matrigna  che abbia contratto
matrimonio  con  il  genitore superstite prima del compimento del 140
anno di eta' da parte del militare o del civile deceduto.
  Nel  calcolare  l'eta'  del  padre,  dell'equiparato  a  genitore o
dell'assimilato, la frazione di anno si considera come anno intero se
eccede  i  sei  mesi,  e  si trascura se e' uguale o inferiore ai sei
mesi.
  La  misura  della  pensione  di  cui al primo comma, e' determinata
dalla annessa tabella M.