Art. 64. (Diritto a pensione dei genitori, dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati) Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati negli articoli 9 e 10 non abbia lasciato coniuge o figli con diritto a pensione, la pensione e' concessa: a) al padre che abbia raggiunto l'eta' di anni 58, oppure sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro; nei casi di inabilita' temporanea, si applica la norma del quinto comma dell'articolo 48; b) alla madre vedova; c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purche' minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre del militare o del civile deceduto non abbia diritto alla pensione. Tra i collaterali la pensione si divide in parti uguali e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti. Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 140 anno di eta', la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta alle persone che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore eta', o quanto meno fino alla presentazione alle armi ovvero fino alla data dell'evento dannoso sempreche' si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per la concessione della pensione ai genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna che abbia contratto matrimonio con il genitore superstite prima del compimento del 140 anno di eta' da parte del militare o del civile deceduto. Nel calcolare l'eta' del padre, dell'equiparato a genitore o dell'assimilato, la frazione di anno si considera come anno intero se eccede i sei mesi, e si trascura se e' uguale o inferiore ai sei mesi. La misura della pensione di cui al primo comma, e' determinata dalla annessa tabella M.