Art. 65.
                 (Assegno di previdenza ai genitori)

  Ai  genitori  legittimi  ed  a coloro che sono ad essi equiparati o
assimilati in possesso di pensione di guerra, e' concesso, a domanda,
in  aggiunta  alla pensione stessa, un assegno di previdenza di annue
lire  114.000  quando  abbiano  raggiunto  il  60°  anno  di  eta', o
anteriormente  qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi
proficuo  lavoro,  purche'  si  trovino  nelle  condizioni economiche
previste nell'articolo 20.
  Nei  casi  di inabilita' temporanea si applicano le norme di cui al
quinto comma dell'articolo 48.
  L'assegno decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma.
  Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento
dell'eta'  di  cui al primo comma ed in caso di inabilita' a proficuo
lavoro,  l'assegno  decorre  dal  primo  giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda.
  Alla   concessione   dell'assegno   di  cui  al  presente  articolo
provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora
gli  aventi  diritti  siano  residenti  all'estero, l'amministrazione
centrale del tesoro.
  Alla  revoca  dell'assegno  si  fa  luogo per i motivi e secondo le
modalita' di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20.
  I   beneficiari   di  assegno  di  previdenza  hanno  l'obbligo  di
denunciare  alla  competente  direzione  provinciale del tesoro e, se
residenti  all'estero,  al  Ministero  del  tesoro,  anche tramite le
autorita'  consolari,  il verificarsi delle condizioni che comportino
la perdita del diritto all'assegno stesso.
  I  titolari  di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di
previdenza nella misura piu' favorevole.