Art. 66. (Assegno di previdenza ai collaterali) Ai collaterali maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20, e' concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra di cui alla tabella O, un assegno di previdenza di lire 114.000 annue. Tra i collaterali l'assegno di previdenza si divide in parti uguali e, ove venga a cessare il diritto di taluni di essi, si consolida per intero nei superstiti. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quella della presentazione della domanda. Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'amministrazione centrale del tesoro. Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui ai commi ottavo e nono dell'articolo 20. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro e, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. - I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.