Art. 67.
(Condizioni economiche per la concessione della pensione ai genitori,
                     collaterali ed assimilati)

  Per  la  concessione  della pensione di cui all'articolo 64 occorre
che  ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a
causa  della  morte  del  militare o del civile, i necessari mezzi di
sussistenza,  tenendo conto dell'aiuto che lo stesso loro prestava al
momento  della  morte.  Si  tiene,  inoltre, conto, dell'aiuto che il
figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare al genitore
in qualsiasi momento futuro.
  Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza
quando  il  richiedente  si  trovi nelle condizioni economiche di cui
all'articolo 20.