Art. 68.
                (Equiparazione ai genitori legittimi)

  Agli  effetti  della  pensione  di  guerra in mancanza dei genitori
legittimi  ovvero quando questi non abbiano provveduto ad allevare il
figlio, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano adottato il
militare  od  il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne
cagiono' la morte.
  In  mancanza  di  adottanti,  sono equiparati ai genitori legittimi
coloro  che,  prima  dell'evento  di  guerra, abbiano riconosciuto il
militare  od  il civile come proprio figlio naturale; e, in tal caso,
per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.
  Se  entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la
pensione deve essere liquidata a quello che si trova nelle condizioni
prescritte per conseguirla. La pensione viene divisa in parti uguali,
ove risulti che ambedue i genitori vi abbiano diritto.
  Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o
del   civile   gia'   da   entrambi   legalmente   e  tempestivamente
riconosciuto,  sono  considerati,  agli  effetti  della  pensione  di
guerra, come genitori di un figlio legittimato.
  In  mancanza  di  genitori  legittimi  o naturali ovvero quando gli
stessi non abbiano provveduto ad allevare il figlio ed in mancanza di
adottanti,  la  pensione  di  guerra  spetta  a  coloro  che  abbiano
affiliato  il  militare  od  il  civile  nelle  forme  di legge prima
dell'evento che ne abbia cagionato la morte.