Art. 69.
      (Genitori separati - madre vedova passata a nuove nozze)

  Alla  madre  vedova e' equiparata quella che, alla data del decesso
del  figlio,  veniva  effettivamente separata dal marito, anche se di
seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti.
  Ove  il  marito  sia  il padre del militare o del civile deceduto e
possegga  i  requisiti  di  legge  per conseguire la pensione, questa
viene divisa in parti uguali fra i genitori.
  Quando,  ferme  restando  le altre condizioni, la separazione fra i
coniugi  avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile,
alla  madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o
che potrebbe a questo spettare.
  in  caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per
intero nel superstite.
  E'  equiparata  alla  madre  vedova  quella che sia passata a nuove
nozze ove il marito sia o divenga comunque inabile a proficuo lavoro,
anche temporaneamente.
  In  tal  caso  si  applicano  le  norme  di  cui  al  quinto  comma
dell'articolo 48.