Art. 69. (Genitori separati - madre vedova passata a nuove nozze) Alla madre vedova e' equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, veniva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori. Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare. in caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite. E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze ove il marito sia o divenga comunque inabile a proficuo lavoro, anche temporaneamente. In tal caso si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.