Art. 70.
(Diritto dei genitori  a  pensione  speciale  in  caso di coesistenza
               della vedova, del vedovo o della prole)

  Ai  genitori  dei  militari  o dei civili morti lasciando coniuge o
prole con diritto a pensione, e' concessa una pensione speciale nella
misura  stabilita  dall'allegata  tabella  S,  purche'  sussistano le
condizioni prescritte dagli articoli 64 e 67.
  Ai  soggetti di cui al presente articolo, che siano in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 67 ed inoltre siano comunque inabili
a  qualsiasi  proficuo  lavoro,  e'  concessa, a domanda, la pensione
speciale nella misura stabilita dall'annessa tabella T.
  L'inabilita'  a qualsiasi proficuo lavoro e' presunta al compimento
del  650  anno  di eta'. In tale ipotesi l'aumento sara' liquidato di
ufficio dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.
  La  pensione di cui ai precedenti commi non e' cumulabile con altra
pensione  che  possa  spettare  a  termini  dell'articolo 64 e rimane
integra  anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto,
esercitata  l'opzione  per  l'indennita'  secondo  gli  articoli 35 e
successivi.
  La  pensione  speciale  e'  elevata, a richiesta degli interessati,
alla  misura  di  cui  alle  tabelle M od O quando venga a cessare il
diritto  a  pensione  della  vedova,  del  vedovo  o  della prole del
militare  o  del  civile.  Ove  la domanda per il conseguimento della
pensione  nella  predetta  misura  sia presentata oltre un anno dalla
data  in cui il coniuge o i figli decadono dal diritto a pensione, il
beneficio   e'  concesso  a  decorrere  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
  Alla   concessione   del  beneficio  di  cui  al  precedente  comma
provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.
  Ai  genitori  aventi diritto alla pensione speciale, che si trovino
nelle  condizioni  prescritte dall'articolo 65 e ne facciano domanda,
e'  concesso a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro
l'assegno di previdenza previsto dall'articolo stesso.