Art. 70. (Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole) Ai genitori dei militari o dei civili morti lasciando coniuge o prole con diritto a pensione, e' concessa una pensione speciale nella misura stabilita dall'allegata tabella S, purche' sussistano le condizioni prescritte dagli articoli 64 e 67. Ai soggetti di cui al presente articolo, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 67 ed inoltre siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e' concessa, a domanda, la pensione speciale nella misura stabilita dall'annessa tabella T. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e' presunta al compimento del 650 anno di eta'. In tale ipotesi l'aumento sara' liquidato di ufficio dalle competenti direzioni provinciali del tesoro. La pensione di cui ai precedenti commi non e' cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'articolo 64 e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennita' secondo gli articoli 35 e successivi. La pensione speciale e' elevata, a richiesta degli interessati, alla misura di cui alle tabelle M od O quando venga a cessare il diritto a pensione della vedova, del vedovo o della prole del militare o del civile. Ove la domanda per il conseguimento della pensione nella predetta misura sia presentata oltre un anno dalla data in cui il coniuge o i figli decadono dal diritto a pensione, il beneficio e' concesso a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. Alla concessione del beneficio di cui al precedente comma provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. Ai genitori aventi diritto alla pensione speciale, che si trovino nelle condizioni prescritte dall'articolo 65 e ne facciano domanda, e' concesso a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro l'assegno di previdenza previsto dall'articolo stesso.