Art. 71. (Genitore che abbia perduto piu' figli per causa di guerra) Il genitore di piu' militari o civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 consegue, a prescindere dall'eta' e dalle condizioni economiche, la pensione piu' favorevole che gli compete. Oltre a tale pensione, compete anche un aumento, da calcolarsi in base alla pensione piu' favorevole che spetterebbe in applicazione delle annesse tabelle, nella misura del 30 per cento se i figli siano due, del 60 per cento se siano tre, del 100 per cento se siano piu' di tre. Ai collaterali e agli assimilati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 64 e 67, spetta la pensione nella misura piu' favorevole senza il beneficio di cui al precedente comma.