Art. 71.
     (Genitore che abbia perduto piu' figli per causa di guerra)

  Il genitore di piu' militari o civili morti a causa del servizio di
guerra  o  attinente  alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli
articoli  9 e 10 consegue, a prescindere dall'eta' e dalle condizioni
economiche, la pensione piu' favorevole che gli compete.
  Oltre  a  tale pensione, compete anche un aumento, da calcolarsi in
base  alla  pensione  piu' favorevole che spetterebbe in applicazione
delle annesse tabelle, nella misura del 30 per cento se i figli siano
due,  del  60 per cento se siano tre, del 100 per cento se siano piu'
di tre.
  Ai  collaterali  e  agli assimilati che si trovino nelle condizioni
previste dagli articoli 64 e 67, spetta la pensione nella misura piu'
favorevole senza il beneficio di cui al precedente comma.