Art. 72.
(Genitore che abbia perduto  piu'  figli  per  causa  di guerra e per
                    causa di servizio ordinario)

  Il genitore che abbia perduto piu' figli militari o civili, a causa
di servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra
di  cui  agli  articoli 9 e 10 ed, inoltre, uno o piu' figli militari
per  causa  del servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di
cui all'articolo 71.
  Nel  caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra,
la  concessione  e',  peraltro,  subordinata alle condizioni generali
prescritte dagli articoli 64 e 67.
  Qualora  la  pensione  che  compete per il figlio morto a causa del
servizio   ordinario   sia  piu'  favorevole,  essa  viene  liquidata
dall'amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dal
secondo  comma  dell'articolo  71  sono  liquidati  dal Ministero del
tesoro.