Art. 73.
                  (Genitore rimasto privo di prole)

  Il  genitore  che  per  la  morte  di  uno o piu' figli sia rimasto
totalmente  privo di prole consegue, finche' duri tale situazione, la
pensione piu' favorevole che gli compete in base alle tabelle M, O, S
e T aumentata della meta'.
  Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui
al  comma  precedente,  prescindendo  dal requisito dell'eta' e dalle
condizioni economiche.
  L'aumento  e'  cumulabile  con quello contemplato nel secondo comma
dell'articolo 71.