Art. 73. (Genitore rimasto privo di prole) Il genitore che per la morte di uno o piu' figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finche' duri tale situazione, la pensione piu' favorevole che gli compete in base alle tabelle M, O, S e T aumentata della meta'. Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, prescindendo dal requisito dell'eta' e dalle condizioni economiche. L'aumento e' cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'articolo 71.