Art. 74.
   (Genitori collaterali ed assimilati inabili a proficuo lavoro)

  Ai  genitori,  collaterali  ed assimilati del militare o del civile
che  si  trovino  nelle  condizioni di cui all'articolo 67 ed inoltre
siano  comunque  inabili  a qualsiasi proficuo lavoro, e' concessa la
pensione nella misura stabilita dall'annessa tabella O. Nelle ipotesi
previste  all'articolo  70  si  applica  la  tabella  T allegata alla
presente legge.
  Nel  caso di inabilita' temporanea si applicano le norme del quinto
comma dell'articolo 48.
  Qualora i soggetti contemplati nel presente articolo fruiscano gia'
del  trattamento  pensionistico,  l'aumento tabellare e' liquidato, a
domanda,  dalle  competenti  direzioni provinciali del tesoro, previo
accertamento della sola condizione di inabilita' a qualsiasi proficuo
lavoro,  ed il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello della presentazione della domanda stessa.
  L'inabilita'   a  qualsiasi  proficuo  lavoro  e'  da  considerarsi
presunta  al  compimento  del  650  anno  di  eta'.  In  tale ipotesi
l'aumento   e'   liquidato   d'ufficio   dalle  competenti  direzioni
provinciali del tesoro.