Art. 74. (Genitori collaterali ed assimilati inabili a proficuo lavoro) Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 67 ed inoltre siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e' concessa la pensione nella misura stabilita dall'annessa tabella O. Nelle ipotesi previste all'articolo 70 si applica la tabella T allegata alla presente legge. Nel caso di inabilita' temporanea si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 48. Qualora i soggetti contemplati nel presente articolo fruiscano gia' del trattamento pensionistico, l'aumento tabellare e' liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, previo accertamento della sola condizione di inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro, ed il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e' da considerarsi presunta al compimento del 650 anno di eta'. In tale ipotesi l'aumento e' liquidato d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.