Art. 75.
         (Collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro)

  Ai  fratelli  e  alle  sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i
fratelli  e  le sorelle nubili maggiorenni che, alla data del decesso
del  militare  o  del  civile,  siano  comunque  inabili  a qualsiasi
proficuo  lavoro o che divengano tali anche dopo la suddetta data, ma
prima  di  raggiungere  la maggiore eta' o prima del giorno dal quale
dovrebbe  devolversi  in  loro  favore  la pensione gia' liquidata al
padre o alla madre.
  Nel  caso di inabilita' temporanea si applicano le norme del quinto
comma dell'articolo 48.