Art. 76.
(Consolidamento e devoluzione   della   pensione   tra   genitori   e
                            collaterali)

  Ove  i genitori o gli assimilati ai genitori siano entrambi viventi
nel  momento in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa,
in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.
  La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare
o  del  civile  quando  divengano  orfani e siano minorenni oppure si
trovino  nelle condizioni previste nell'articolo 75 e siano, inoltre,
nubili se sorelle.
  Al  consolidamento  ed  alla  devoluzione  della pensione di cui al
presente  articolo,  provvedono,  a  domanda, le competenti direzioni
provinciali del tesoro.