Art. 76. (Consolidamento e devoluzione della pensione tra genitori e collaterali) Ove i genitori o gli assimilati ai genitori siano entrambi viventi nel momento in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite. La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni oppure si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 75 e siano, inoltre, nubili se sorelle. Al consolidamento ed alla devoluzione della pensione di cui al presente articolo, provvedono, a domanda, le competenti direzioni provinciali del tesoro.