Art. 77.
                     (Decorrenza della pensione)

  La  pensione  e  gli assegni regolati dal presente titolo decorrono
dal  giorno  successivo  a  quello  della morte o della scomparsa del
militare  o del civile, salvo quanto disposto dal successivo articolo
88.
  Il riparto, tra piu' aventi diritto, di una pensione di guerra gia'
conferita,  quando  ricorrono  le  condizioni  di  legge  deve essere
richiesto  con  apposita  domanda  da  parte  degli  interessati e il
diritto  alla sua quota parte sorge per ciascun beneficiario il primo
giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda
medesima.
  Quando le condizioni di eta', per il padre e per l'assimilato, e di
vedovanza,   per   la   madre   e  per  l'assimilata,  si  verificano
posteriormente  alla  morte  del  militare  o del civile, la pensione
decorre  dal  giorno in cui tali condizioni si sono verificate, salvo
quanto disposto dal successivo articolo 88.
  Nel  caso  di promozione postuma del deceduto che abbia appartenuto
alle  forze  armate,  le  competenze  relative  al  nuovo  grado sono
considerate,  ai  soli  effetti  della  liquidazione della pensione e
degli  assegni,  come  decorrenti  dalla data a cui e' fatta risalire
l'anzianita' di grado.