Art. 77. (Decorrenza della pensione) La pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo articolo 88. Il riparto, tra piu' aventi diritto, di una pensione di guerra gia' conferita, quando ricorrono le condizioni di legge deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e il diritto alla sua quota parte sorge per ciascun beneficiario il primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima. Quando le condizioni di eta', per il padre e per l'assimilato, e di vedovanza, per la madre e per l'assimilata, si verificano posteriormente alla morte del militare o del civile, la pensione decorre dal giorno in cui tali condizioni si sono verificate, salvo quanto disposto dal successivo articolo 88. Nel caso di promozione postuma del deceduto che abbia appartenuto alle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione e degli assegni, come decorrenti dalla data a cui e' fatta risalire l'anzianita' di grado.