Art. 78.
        (Decadenza dal diritto per matrimonio o maggiore eta)

  Decadono  dal  diritto  a  pensione,  la  madre  e  le  sorelle che
contraggono   matrimonio   nonche'   i  fratelli  e  le  sorelle  che
raggiungano  la  maggiore eta', salvo i casi di cui agli articoli 69,
ultimo comma, e 75.