Art. 79.
(Indennita' speciale annua dovuta ai titolari di pensione indiretta)

  Ai titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I,
Mi,  O, S e T annesse alla presente legge, che non svolgano attivita'
lavorativa  in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai
sensi   delle  leggi  in  vigore,  non  assoggettabili  alla  imposta
complementare  e'  concessa, a domanda, una indennita' speciale annua
pari  ad  un  dodicesimo  del  trattamento  annuo complessivo fruito:
l'indennita'  e'  corrisposta,  a  cura  delle  competenti  direzioni
provinciali  del tesoro, in unica soluzione entro il mese di dicembre
di ciascun anno.
  Nella  istanza  diretta  ad  ottenere  l'indennita' di cui al comma
precedente,   gli   interessati   devono   impegnarsi   a   pena   di
irricevibilita',   a   segnalare   tempestivamente   alle   direzioni
provinciali del tesoro se le condizioni richieste vengano meno.
  La  domanda  e'  utile anche per la concessione del beneficio negli
anni successivi a quello di presentazione.