Art. 42. Personale di assistenza addetto ai servizi medici speciali La dietista e' alle dirette dipendenze del dirigente del servizio di dietetica o, in mancanza, del direttore sanitario. Esegue le disposizioni di questi e dei sanitari curanti per quanto riguarda la dietetica in generale e l'applicazione della dietoterapia in particolare. Quando presso lo stesso ospedale prestino servizio piu' dietiste, l'amministrazione dell'ente puo' istituire il posto di dietista capo, con funzioni di vigilanza e coordinamento del personale addetto al servizio di dietetica. I terapisti della riabilitazione sono alle dirette dipendenze dei sanitari del rispettivo servizio. Le loro attribuzioni si riferiscono alla riabilitazione dei minorati fisici e psichici, con particolare riguardo ai minorati per lesioni organiche del sistema nervoso e osteomiarticolari, e di quelli affetti da disturbi organici, suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante terapie fisiche, kinesiterapiche; occupazionali e di ortottica.