Art. 42.
     Personale di assistenza addetto ai servizi medici speciali

  La  dietista  e' alle dirette dipendenze del dirigente del servizio
di  dietetica  o,  in  mancanza,  del  direttore sanitario. Esegue le
disposizioni  di questi e dei sanitari curanti per quanto riguarda la
dietetica   in   generale  e  l'applicazione  della  dietoterapia  in
particolare.  Quando presso lo stesso ospedale prestino servizio piu'
dietiste,  l'amministrazione  dell'ente  puo'  istituire  il posto di
dietista   capo,  con  funzioni  di  vigilanza  e  coordinamento  del
personale addetto al servizio di dietetica.
  I  terapisti  della riabilitazione sono alle dirette dipendenze dei
sanitari del rispettivo servizio. Le loro attribuzioni si riferiscono
alla  riabilitazione  dei minorati fisici e psichici, con particolare
riguardo  ai  minorati  per  lesioni  organiche del sistema nervoso e
osteomiarticolari,   e   di  quelli  affetti  da  disturbi  organici,
suscettibili  di  recupero  funzionale  e  sociale  mediante  terapie
fisiche, kinesiterapiche; occupazionali e di ortottica.