Art. 57. Stato matricolare L'amministrazione dell'ente ospedaliero istituisce per ogni dipendente un fascicolo personale e uno stato matricolare. Il fascicolo personale raccoglie tutti i documenti che possono interessare la carriera; questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuita'. Il fascicolo personale, corredato di un indice, deve contenere: 1) i provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera ed al trattamento economico, nonche' le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi; 2) le relazioni informative; 3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti prima e dopo la nomina all'impiego ed in seguito a concorsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, attivita' scientifica e di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale del dipendente; 4) i documenti relativi a riconoscimento di servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione, benemerenze militari e di guerra ed onorificenze; 5) i documenti relativi ad invalidita' per causa di guerra o di lavoro o ad invalidita' o infermita' contratta per causa di servizio; 6) i provvedimenti disciplinari, di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale, le decisioni giurisdizionali e i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i provvedimenti di riabilitazione; 7) gli atti relativi a giudizi di responsabilita'; 8) gli atti e i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti e i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza; 9) ogni altro atto che possa interessare la carriera del dipendente. Debbono essere eliminati dal fascicolo personale: a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati di ufficio o su ricorso del dipendente; quelli revocati o riformati in seguito a riapertura del procedimento disciplinare e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione; b) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati e quelli divenuti inefficaci. Nello stato matricolare devono essere indicati: a) i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso l'amministrazione statale o altre amministrazioni pubbliche; b) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, i decreti relativi al riscatto dei servizi e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti, i provvedimenti relativi alle malattie, congedi, aspettative. Nello stato matricolare devono essere inoltre annotati i titoli accademici, le eventuali benemerenze e tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione nelle promozioni. Deve altresi' essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni. L'eliminazione di atti e documenti del fascicolo personale del dipendente si esegue mediante stralcio dell'atto o documento ed inserzione, in sua vece, della determinazione che deve limitarsi a' precisare la disposizione in base alla quale viene disposta la eliminazione. Nella detta determinazione, l'atto e documento stralciato deve essere indicato soltanto mediante gli estremi con cui e' iscritto nell'indice del fascicolo personale, nonche' a margine dello stato matricolare se l'atto o documento e' in questo menzionato. Gli atti o documenti stralciati vengono trasmessi all'archivio generale dal quale non possono essere estratti se non per ordine scritto del presidente dell'ente, che stabilisce a quale autorita' o ufficio gli atti stessi devono essere comunicati o dati in visione. Il dipendente puo' chiedere al direttore amministrativo di prendere visione degli atti del fascicolo personale e puo' ottenere altresi' che gli siano rilasciati a sue spese, estratti dello stato matricolare o copia degli atti cui abbia diritto. Sulla domanda del dipendente intesa ad ottenere la eliminazione di atti e documenti dal fascicolo personale ovvero l'inserzione nello stesso di atti o documenti, nonche' sulla domanda con cui il dipendente chiede che nello stato matricolare sia iscritta o cancellata la menzione di atti o provvedimenti che lo concernono, provvede il capo dell'ufficio del personale su ordine del direttore amministrativo. Il provvedimento che respinge la domanda deve essere motivato.