Art. 59. Commissione di disciplina La commissione di disciplina, da costituirsi all'inizio di ogni anno, e' composta come segue: il presidente del consiglio di amministrazione o un consigliere da lui delegato, con funzioni di presidente; tre membri designati dal consiglio di amministrazione; tre membri designati tra il personale dell'ente dalle organizzazioni sindacali interessate. Esplica le funzioni di segretario, senza diritto di voto, il direttore amministrativo dell'ente o un funzionario amministrativo da lui delegato.