Art. 59.
                      Commissione di disciplina

  La  commissione  di  disciplina,  da costituirsi all'inizio di ogni
anno, e' composta come segue:
    il  presidente  del consiglio di amministrazione o un consigliere
da lui delegato, con funzioni di presidente;
    tre membri designati dal consiglio di amministrazione;
    tre   membri   designati   tra   il   personale  dell'ente  dalle
organizzazioni sindacali interessate.
  Esplica  le  funzioni  di  segretario,  senza  diritto  di voto, il
direttore amministrativo dell'ente o un funzionario amministrativo da
lui delegato.