Art. 58. Gli Agenti dell'amministrazione, che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre, delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, ovvero debito di materia, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negl'incarichi attribuiti ai detti Agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, e sono sotto la vigilanza del Ministero delle Finanze e la giurisdizione della Corte dei conti. Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministro delle Finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti gl'Impiegati dipendenti dai vari Ministeri, ai quali sia dato l'incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura o provenienza.