Art. 58. 
 
  Gli  Agenti  dell'amministrazione,  che   sono   incaricati   delle
riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo  Stato,
o altre, delle quali lo Stato  diventa  debitore,  o  hanno  maneggio
qualsiasi di pubblico danaro, ovvero  debito  di  materia,  ed  anche
coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione  negl'incarichi
attribuiti  ai  detti  Agenti,  dipendono  rispettivamente  dai  vari
Ministeri, e sono sotto la vigilanza del Ministero delle Finanze e la
giurisdizione della Corte dei conti. 
 
  Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministro delle  Finanze  e
alla giurisdizione della Corte dei conti gl'Impiegati dipendenti  dai
vari Ministeri, ai quali sia dato  l'incarico  di  fare  esazioni  di
entrate di qualunque natura o provenienza.